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INFORMATIVA RELATIVA AL CONCORSO A PREMI “ASSUMIAMO AVATAR”

 (Regolamento Generale Protezione Dati UE 679/2016)

Premesso che la Società Quest-it S.R.L. con sede legale in Via Leonida Cialfi, 23, 53100 Siena (SI) nella persona del suo legale rappresentante Ing. Ernesto Di Iorio, è l’organizzatrice del concorso denominato “ASSUMIAMO AVATAR” il cui regolamento è disponibile al seguente link: Regolamento, con la presente si informa che i dati personali (“Dati”), comunicati per poter partecipare al concorso, per ritirare e gestire eventualmente il premio (ART. 5 – CONTRATTO DEL VINCITORE – Regolamento del concorso) saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), della normativa in materia di privacy e dei relativi provvedimenti emanati dalle autorità competenti nonché dei principi di correttezza, di liceità, di trasparenza, di tutela della riservatezza e dei relativi diritti.

1) Titolare del trattamento e DPO

Il titolare del trattamento è: Quest-it S.R.L. con sede legale in Via Leonida Cialfi, 23, 53100 Siena (c.f./p.i. 01214250522) in persona del Suo Amministratore Delegato Ing. Ernesto Di Iorio.

QUEST-IT ha nominato in qualità di Responsabile per la Protezione dei Dati, Findata Srl con sede legale in Viale Margherite n.41 Pollena T. (NA) nella persona del Dott. Cino Wang Platania contattabile via email DPO@thedigitalbox.com.

2) Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento

2.1) I Dati raccolti e trattati sono dati di natura personale del Partecipante con riferimento ai dati anagrafici, di contatto oltre che immagini e filmati richiesti. In fase iniziale verrà inoltre richiesta la copia di un documento d’identità al fine di validare la partecipazione al concorso.

2.2) I primi 10 classificati saranno sottoposti ad interviste, book fotografici o, in genere, ad altre prove valutative richieste da Questit a sua discrezione tecnica ed artistica. Tali informazioni costituiranno la base per la realizzazione di specifiche schede valutative.

2.3) I primi 10 classificati sottoscriveranno con Quest-it un contratto per l’uso delle immagini che costituiranno la base per l’elaborazione di una versione antropomorfizzata dell’avatar. In questo caso verranno trattati i dati riferibili a tutte le immagini ed i filmati necessari per il processo, la versione antropomorfa dell’avatar e tutti i dati (nome, cognome, professione, età, immagini, filmati) che Quest-it riterrà utili durante tutto il tempo previsto dal contratto.

I Dati forniti dai Partecipanti/Vincitori verranno utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità di trattamento:

a) obblighi precontrattuali e contrattuali, ovvero per gestire il concorso “ASSUMIAMO AVATAR” nonché per garantirne la corretta e regolare esecuzione secondo quanto previsto nel regolamento che lo disciplina (ad es.: stilare elenco dei soggetti legittimati a partecipare all’estrazione dei premi, comunicare eventuale vincita);

b) finalità amministrativo-contabili, ovvero per svolgere attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, quali attività organizzative interne ed attività funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali;

c) per consentire l’esecuzione del contratto che i vincitori della seconda fase stipuleranno con Quest-it così come previsto dal regolamento;

d) obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa, nazionale ed europea (es. normativa fiscale, in materia di manifestazioni a premio – D.P.R. 430/2001).

La base giuridica che legittima il trattamento dei Dati è l’esecuzione del contratto oppure lo svolgimento di  attività precontrattuali ed amministravo-contabili e/o l’adempimento di un obbligo di legge.

3) Modalità del trattamento dei dati

I Dati vengono trattati mediante strumenti elettronici o automatizzati, informatici, telematici e/o cartacei e comunque con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

In particolare, il trattamento avviene tramite dipendenti e collaboratori del Titolare, espressamente individuati ed autorizzati al trattamento secondo le istruzioni che vengono impartite nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di sicurezza dei Dati nonché da soggetti esterni all’organizzazione aziendale del Titolare, all’uopo nominati Responsabili del trattamento (ai sensi dell’art. 28 GDPR).

I Dati raccolti vengono registrati e conservati in archivi informatici e/o cartacei, nonché custoditi e controllati con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali sopra richiamata.

4. Natura della comunicazione dei dati

Il conferimento dei Dati per le finalità indicate al punto 2.1 è obbligatorio per partecipare al concorso “ASSUMIAMO AVATAR” e quindi il mancato rilascio dei Dati comporta l’impossibilità di partecipare al concorso e di essere eventualmente assegnatari del premio previsto dal regolamento che lo disciplina.

Il conferimento dei Dati per le finalità indicate al punto 2.2 è obbligatorio per partecipare alla seconda fase del concorso “ASSUMIAMO AVATAR” e quindi il mancato rilascio dei Dati comporta l’impossibilità di partecipare alla seconda fase del concorso e di essere eventualmente assegnatari del premio previsto dal regolamento che lo disciplina.

Il conferimento dei Dati per le finalità indicate al punto 2.3 è obbligatorio per la definizione dei contratti oggetto dei premi per i primi 50 classificati e quindi il mancato rilascio dei Dati comporta l’impossibilità di stipulare il contratto quale premio previsto dal regolamento.

5. Destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati

I Dati potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:

a) persone fisiche e/o giuridiche esterne che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le finalità di cui al precedente punto 2, e che sono quindi coinvolti nell’organizzazione del concorso a premi “ASSUMIAMO AVATAR” ovvero soggetti esterni destinatari dei Dati in base alle procedure di gestione del Concorso (es. Notaio, CCIAA, Ministero dello Sviluppo Economico, fornitori, consulenti, società, enti, studi professionali, ecc.);

b) soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa nazionale e comunitaria.

Tutti i dati di cui al punto 2.3 dei soli primi 50 classificati, saranno diffusi attraverso qualsiasi tipo di media, direttamente o indirettamente per tutta la durata del contratto. Fatto salvo quanto previsto sopra, i dati di cui al punto 2.1 e 2.2 non verranno diffusi.

6. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o organizzazioni internazionali

Nell’ambito della gestione del rapporto con il Titolare potrebbe essere disposto il trasferimento dei Dati verso paesi extra UE e/o verso organizzazioni internazionali. In tali casi il Titolare provvederà ad adottare tutte le adeguate misure di sicurezza, protezione e riservatezza finalizzate alla tutela dei Dati, nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

7. Conservazione dei dati

I Dati dei Partecipanti e dei Vincitori verranno conservati fino al termine delle procedure inerenti al concorso a premi “ASSUMIAMO AVATAR”, salvo che l’esecuzione delle finalità illustrate nel precedente punto 2 richieda un tempo maggiore o comunque secondo quanto necessario per la tutela dei diritti dei Partecipanti/Vincitori, del Titolare e/o Responsabile del trattamento.

Le copie dei documenti d’identità verranno conservate per il tempo strettamente necessario alla verifica di corrispondenza dei dati inseriti poi verranno cancellate.

I dati di cui al punto 2.3 verranno conservati fino al termine contrattuale previsto e per i 6 mesi successivi fatto salvo maggior periodo per obblighi normativi.

8. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio

in relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, il Partecipante o Vincitore, in qualità di soggetto interessato, ha il diritto:

all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei Dati;

a ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;

a revocare il consenso al trattamento dei Suoi Dati eventualmente prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo mail all’indirizzo privacy@quest-it.com o lettera raccomandata a/r all’indirizzo  Quest-it S.R.L. – Via Leonida Cialfi, 23, 53100 Siena (SI)  – ITALIA.

Luogo e data: Siena, 06/03/2022

Il Titolare del Trattamento
Quest-it S.R.L.

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:

Soggetto promotore: Questit srl, con sede in Via Leonida Cialfi, 23, 53100 Siena, CF e P.Iva 01214250522) in persona del Suo Amministratore Delegato Ernesto Di Iorio

Art. 1 – SCOPO

La selezione, che si svolgerà per Categoria unica, ha ad oggetto l’individuazione di un vincitore unico e di  una conseguente graduatoria, i cui volti (immagine fotografica) saranno utilizzati da Questit quale “identità grafica” degli avatar interattivi inclusi nel proprio prodotto software di proprietà denominato “Algho”, consistente in una piattaforma di intelligenza artificiale interfacciata all’utente tramite il riferito avatar il quale riceverà domande e formulerà risposte all’utilizzatore finale.

Il Vincitore unico, designato secondo quanto previsto nel presente Regolamento, avrà diritto di stipulare con Questit il contratto previsto al successivo articolo 5.

Tutti i candidati, utilmente inseriti in graduatoria nei limiti numerici che Questit riserva di decidere, stipuleranno con Questit il contratto previsto al successivo articolo 6.

Con l’adesione al presente Regolamento, ciascun Candidato si impegna, sin d’ora, alla stipula del riferito contratto, nei termini di cui agli articoli richiamati, in base agli esiti della selezione.

ART. 2 – REQUISITI DEI CANDIDATI

Potranno aderire alla Selezione:

  • Individui, di qualunque sesso, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni (a tal fine farà fede la data anagrafica del Candidato al momento di adesione alla presente selezione);
  • Individui che non abbiano, mai prima d’ora, prestato la propria immagine, quali testimonial, per altre aziende o prodotti e che abbiano avuto conseguente visibilità su Internet, o su altri mezzi di diffusione, cartacea o on-line.
  • Individui che non abbiano rapporti di lavoro o di collaborazione di qualunque tipo con aziende concorrenti di Questit nella produzione o commercializzazione di prodotti di Intelligenza Artificiale.
  • Individui che non abbiano 
  • Individui che non siano sottoposti a provvedimenti di interdizione o inabilitazione o che, per qualunque altra causa, siano impossibilitati per legge o per provvedimento amministrativo, a stipulare il contratto con Questit.

La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti sopra richiesti, anche ove riscontrata in corso di selezione o dopo il suo esito, sarà causa di esclusione del Candidato.

ART. 3 – VALIDITA’ DELLA CANDIDATURE:

Saranno ritenute valide le sole candidature:

  • Che perverranno tramite la procedura guidata attiva all’indirizzo internet: www.artificialhuman.it, dalle ore 00:01 del 10 marzo alle ore 23:59 del 30 aprile;.
  • Che perverranno complete della documentazione richiesta dalla riferita procedura guidata.

La mancanza dei requisiti indicati comporterà l’esclusione dalla selezione senza necessità di avviso alcuno da parte di Questit.

Questit non risponderà di eventuali interruzioni o problemi tecnici temporanei del portale durante la fase di invio della candidatura, da qualunque ragione dipendano, anche laddove ciò comporti il ritardo nella presentazione della stessa oltre i termini sopra indicati. I candidati dovranno pertanto tener conto di tale clausola per inoltrare la domanda con margini sufficientemente congrui di anticipo.

Saranno comunque escluse, senza necessità di avviso alcuno, le Candidature che perverranno:

  • Con contenuti contrari alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume, soprattutto in ordine al materiale fotografico allegato;
  • Con contenuti comunque difformi da quelli richiesti dalla procedura guidata.

ART. 4 – MODALITA’ DELLA SELEZIONE

La procedura di selezione, senza vincoli di forma e di procedimento a carico di Questit, avverrà secondo sua discrezione tecnica ed artistica.

La selezione si svolgerà in tre fasi:

  • PRIMA FASE:

Nella prima fase, tutti i candidati iscritti secondo la procedura di cui all’art. 3, saranno valutati internamente da Questit, direttamente o tramite giuria, comunque interna.

La valutazione dei candidati avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio tecnico, estetico e commerciale di Questit o della giuria interna nominata dalla stessa.

La selezione non prevederà alcun requisito di forma o di procedimento. Questit riserva la facoltà di inserire i cinquanta canditati selezionati in una lista a graduatoria o in una lista libera senza esposizione di punteggi interni.

Gli esiti della prima fase saranno comunicati ai cinquanta Candidati selezionati tramite l’indirizzo mail che ciascuno di essi avrà inviato in fase di presentazione della candidatura o nella diversa modalità che verrà prescelta da Questit.

  • SECONDA FASE

Nella seconda fase, tutti i cinquanta candidati selezionati saranno sottoposti al giudizio di una Giuria esterna, i cui nominativi ed il cui numero saranno designati a totale discrezione di Questit. 

La Giuria esterna non terrà in ogni caso in considerazione l’eventuale punteggio raggiunto da ciascun candidato selezionato nella prima fase.

La Giuria avrà piena ed insindacabile discrezionalità della propria valutazione. Le modalità di votazione, i criteri i quorum di voto ed ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento saranno determinati internamente alla stessa e non potranno, in ogni caso, formare oggetto di sindacato da parte dei candidati.

La seconda fase mira, in base alle valutazioni e giudizi della Giuria esterna, alla realizzazione di una graduatoria dieci candidati che accederanno alla terza fase.

Gli esiti della seconda fase saranno anch’essi comunicati ai dieci Candidati selezionati tramite l’indirizzo mail che ciascuno avrà inviato in fase di presentazione della candidatura o nella diversa modalità che verrà prescelta da Questit.

  • TERZA FASE:

Nella terza fase, i candidati selezionati saranno invitati ad un evento organizzato da Questit a propria discrezione tecnica ed artistica.

L’evento potrà essere organizzato, sempre a discrezione tecnica ed artistica di Questit, sia on-line che in presenza fisica, salve restrizioni COVID.

La mancata presenza all’evento dei Candidati ammessi alla terza fase, salvo che per giusta causa, ne comporterà l’esclusione.

Durante l’evento i Candidati potranno essere sottoposti ad interviste, book fotografici o, in genere, ad altre prove valutative richieste da Questit a sua discrezione tecnica ed artistica.

In previsione dell’evento, Questit nominerà, a propria discrezione, una Giuria, anche diversa da quella nominata per la seconda fase, alla quale sarà rimessa la decisione sul Vincitore Unico tra i candidati selezionati per tale fase. I canditati sono informati che il giudizio della Giuria sarà insindacabile e discrezionale, in quanto rimesso a valutazione di natura commerciale e di immagine connessa al brand ed al prodotto Algho.

Questit riserva la facoltà di estendere la designazione del vincitore, anche tramite voto esteso al pubblico, nelle modalità e secondo i canali che saranno designati dalla stessa prima dell’evento.

Questit definirà inoltre, sempre a sua discrezione, la rilevanza del voto del pubblico rispetto al voto della giuria, stabilendone i criteri di peso e importanza.

La proclamazione potrà essere contestuale all’evento o anche, a discrezione della Giuria, successiva. In tale ultimo caso sarà data comunicazione dell’esito ai Candidati tramite l’indirizzo mail che ciascuno avrà inviato in fase di presentazione della candidatura o nella modalità che verrà prescelta da Questit.

Per tutte le fasi di selezione, Questit si riserva in ogni caso di modificare, a propria discrezione, i termini e le modalità della selezione per come prevista nel presente articolo, dandone comunicazione scritta preventiva ai Candidati tramite l’indirizzo mail che ciascuno avrà inviato in fase di presentazione della candidatura o nella modalità che verrà prescelta da Questit.

I candidati potranno revocare la propria candidatura in ogni momento purchè ne facciamo richiesta, in forma scritta, tramite comunicazione da inoltrarsi alla seguente e-mail contest@quest-it.com.

Questit riserva la facoltà, fino all’evento finale, di revocare in ogni momento la selezione, senza necessità di motivazione alcuna e senza che i Candidati possa vantare diritti o pretese di alcun tipo.

ART. 5 – CONTRATTO DEL VINCITORE

Il vincitore, sottoscriverà con Questit il contratto il cui contenuto viene di seguito indicato:

SCRITTURA PRIVATA

PER LA CONCESSIONE IN UTILIZZO DELL’IMMAGINE

TRA: La società QUESTIT SRL – con sede legale in Siena, Via Leonida Cialfi, 23, P.Iva. 01214250522, in persona del Suo Amministratore Delegato, Ernesto Di Iorio, di seguito per brevità, si seguito “Questit”.

E: ______________________________ di seguito “Testimonial”.

PREMESSO CHE

  1. La società QUESTIT è proprietaria esclusiva del software Algho, una piattaforma software conversazionale basata su tecnologie di Intelligenza Artificiale capace di interagire con gli utenti mediante comprensione semantica delle domande e risposte;
  2. La piattaforma conversazionale interagisce con l’utente tramite un Avatar, ossia un soggetto virtuale con sembianze antropomorfiche, deputato ad interagire con l’utente, riproducendo in fase di conversazione movimenti, gesti e sembianze il più possibile realistici rispetto all’immagine reale di una persona fisica;
  3. Il software Algho, oltre che in Cloud, può essere utilizzato anche in modalità on-premise (ossia su server o pc dell’utente finale) ed anche in modalità web (su siti, pagine social e simili);
  4. QUESTIT è interessata a “brandizzare” l’immagine di un Avatar, con sembianze riproduttive di una persona reale, al fine di attribuirne un forte connotato riconducibile a marchio distintivo del proprio prodotto da cedere in licenza d’uso ai Clienti unitamente al software Algho (in ogni modalità sopra indicata);
  5. Nell’ambito della creazione dell’Avatar, QUESTIT ha necessità, dunque, di un soggetto reale (Testimonial) le cui sembianze costituiranno l’immagine antropomorfa dell’Avatar;
  6. _____________ è stata selezionata da QUESTIT quale Testimonial, cosicchè la sua immagine sia riprodotta per costituire l’immagine virtuale dell’Avatar.

TANTO PREMESSO, così da costituire parte integrante e sostanziale del presente accordo si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Testimonial concede a QUESTIT l’uso della propria immagine per la durata di seguito convenuta.

L’immagine sarà raffigurata tramite servizio fotografico secondo le riprese eseguite a discrezione di QUESTIT. Le foto eseguite e selezionate da QUESTIT saranno successivamente digitalizzate nel rispetto e secondo le funzionalità necessarie all’interattività del programma e del suo Avatar.

QUESTIT garantisce espressamente che, ferma la sua discrezionalità sull’utilizzo delle immagini digitalizzate e sulla loro successiva integrazione nel programma interattivo, le riferite immagini:

  • Saranno destinate esclusivamente per le finalità dichiarate nel presente contratto;
  • Non saranno mai utilizzate in qualunque modo o forma che possa ledere la reputazione, l’onore ed il decoro dell’interessata.

Il Testimonial si impegna:

– a prestare ogni necessaria collaborazione per la digitalizzazione della propria immagine nei termini e modalità che saranno indicate da QUESTIT;

– a partecipare agli eventi promozionali e pubblicitari del prodotto, anche laddove ciò comportasse la sua ripresa audio e video e la successiva pubblicazione sui canali di diffusione tradizionali o web ed il loro utilizzo, per i medesimi fini, durante l’intera durata del presente contratto. 

Per la medesima durata, QUESTIT avrà diritto, inoltre, per i medesimi fini promozionali e pubblicitari, a richiedere al Testimonial interviste o riprese pubblicitarie e la loro successiva pubblicazione nei modi indicati al punto precedente.

ART. 2 – CORRISPETTIVI

 A fronte della concessione di cui all’art. 1, per la durata indicata e convenuta nel presente accordo, QUESTIT riconosce al Testimonial un corrispettivo così di seguito concordato:

  • € 2.500,00, somma che sarà corrisposta anticipatamente, in unica soluzione, entro quindici giorni dalla conclusione del servizio fotografico necessario alla realizzazione dell’Avatar;
  • € 100,00 per ogni licenza d’uso rilasciata da Questit nella quale il Cliente avrà prescelto l’immagine di ___________ per il proprio Avatar, fino alla cessazione del presente contratto, per qualunque ragione intervenga;
  • Il rimborso di ogni spesa viva che il Testimonial dovesse sostenere per partecipare personalmente ad eventi pubblicitari e promozionali del prodotto per come previsto all’art. 1.

I riferiti importi saranno corrisposti compatibilmente al regime fiscale e previdenziale prescelto dal Testimonial il quale ne dovrà garantire, comunque, la regolarità nel rispetto della relativa normativa.

ART. 3 – REVOCA ANTICIPATA DA PARTE DEL TESTIMONIAL – PENALI

In caso di revoca del consenso da parte del Testimonial all’uso della propria immagine anteriore alla scadenza del presente contratto, il Testimonial avrà l’obbligo di rimborsare a QUESTIT, a titolo di Penale:

– ogni e qualsiasi costo sostenuto dalla stessa per la realizzazione dell’Avatar sull’immagine del Testimonial;

– ogni e qualsiasi costo sostenuto dalla stessa per la promozione e la pubblicità dell’Avatar su immagine del Testimonial;

– un mancato lucro pari ai ricavi conseguiti da QUESTIT per la vendita del prodotto incluso dell’Avatar con l’immagine del Testimonial moltiplicato per gli anni residui fino alla prima scadenza del contratto; 

– il tutto salvo il maggior danno.

Il Testimonial accetta l’entità della penale per come sopra convenuta dichiarando di essere stato opportunamente informato sugli ingenti investimenti che QUESTIT dovrebbe sostenere in tale ipotesi.

ART. 4 – OBBLIGHI DI QUESTIT IN CASO DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO.

In caso di cessazione del presente contratto, per qualunque ragione intervenga e salvo quanto convenuto all’articolo precedente in caso di revoca da parte del Testimonial, QUESTIT:

  • Provvederà a cancellare l’immagine del Testimonial dall’Avatar, dalla piattaforma, dai propri cataloghi e dai propri archivi fisici, informatici e web, entro trenta giorni dal relativo evento;
  • Sospenderà tutte le forniture in corso di esecuzione fino alla sostituzione delle immagini.

Le parti concordano espressamente che QUESTIT non sarà tenuta, in ogni caso, a contattare, promuovere, proporre o attivarsi in alcun modo per la cessazione nell’utilizzo dell’Avatar da parte dei Clienti ai quali lo stesso sarà stato consegnato precedentemente alla cessazione.

Rimarrà pertanto esclusivo onere e rischio del Testimonial comunicare la revoca e promuovere ogni richiesta o azione connessa alla rimozione ed al non utilizzo dell’immagine ai riferiti Clienti fermo restando che, ove da tali azioni dovesse conseguire l’obbligo contrattuale di QUESTIT di sostituire l’immagine presso i relativi Clienti o dovessero conseguire responsabilità contrattuali di alcun tipo a carico di QUESTIT, il Testimonial dovrà manlevare e risarcire integralmente quest’ultima da ogni danno o pregiudizio che dovesse subire. La manleva ed il risarcimento che precedono si intenderanno comunque in aggiunta e non compensate in alcun modo dalle penali previste all’art. 3.

Art. 5 – DURATA E RINNOVO TACITO

Il presente contratto avrà durata di cinque anni decorrenti dalla conclusione del servizio fotografico necessario alla realizzazione dell’Avatar.

Alla scadenza, lo stesso si rinnoverà di cinque anni in cinque anni salvo disdetta del Testimonial che lo stesso dovrà comunicare, esclusivamente in forma scritta ed a mezzo raccomandata a/r o pec, con preavviso di almeno 12 mesi.

QUESTIT, sarà invece libera, in ogni momento, di recedere dal presente contratto, anche senza motivazione o giusta causa di alcun tipo, con preavviso di trenta giorni. Resta salvo, in tal caso, il diritto del Testimonial a percepire i corrispettivi maturati fino alla riferita data.

Art. 6 – ESCLUSIVA

Per tutta la durata del presente contratto e per un anno dalla sua cessazione, per qualunque ragione intervenga, è fatto espresso ed assoluto divieto al Testimonial di:

  • Utilizzare la propria immagine per la realizzazione di Avatar di altre imprese, anche se non in concorrenza con QUESTIT;
  • Assumere altri incarichi, come Testimonial o come figura analoga, per la promozione di altri prodotti di ogni genere, anche su aree merceologiche diverse da quelle di QUESTIT.

È escluso invece qualsiasi obbligo di esclusiva a carico di QUESTIT la quale potrà utilizzare in ogni momento altri testimonial per i propri Avatar anche, nel caso, mediante realizzazione di catalogo da sottoporre per scelta ai propri clienti.

Art. 7 – FORO ESCLUSIVO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti eleggono il foro esclusivo di Siena.

Siena ________________ 

QUESTIT SRL       Il Testimonial

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. il Testimonial dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: Art. 3 – Revoca anticipata da parte del testimoniale – penali; Art. 4 – Obblighi di Up-media in caso di cessazione del contratto; art. 5 – Durata e rinnovo tacito; Art. 6 – Esclusiva; Art. 7 Foro esclusivo competente.

Il Testimonial

ART. 6 – CONTRATTO DEI CANDIDATI UTILMENTE INSERITI IN GRADUATORIA

I dieci Candidati (escluso il Vincitore unico) che risulteranno utilmente selezionati per la terza fase, sottoscriveranno con Questit il contratto il cui contenuto viene di seguito indicato:

SCRITTURA PRIVATA

PER LA CONCESSIONE IN UTILIZZO DELL’IMMAGINE

TRA: La società QUESTIT SRL – con sede legale in Siena, Via Leonida Cialfi, 23, P.Iva. 01214250522, in persona del Suo Amministratore Delegato, Ernesto Di Iorio, di seguito per brevità, si seguito “Questit”.

E: ______________________________ di seguito “Testimonial”.

PREMESSO CHE

  1. La società QUESTIT è proprietaria esclusiva del software Algho, una piattaforma software conversazionale basata su tecnologie di Intelligenza Artificiale capace di interagire con gli utenti mediante comprensione semantica delle domande e risposte;
  2. La piattaforma conversazionale interagisce con l’utente tramite un Avatar, ossia un soggetto virtuale con sembianze antropomorfiche, deputato ad interagire con l’utente, riproducendo in fase di conversazione movimenti, gesti e sembianze il più possibile realistici rispetto all’immagine reale di una persona fisica;
  3. Il software Algho, oltre che in Cloud, può essere utilizzato anche in modalità on-premise (ossia su server o pc dell’utente finale) ed anche in modalità web (su siti, pagine social e simili);
  4. QUESTIT è interessata a “brandizzare” l’immagine di un Avatar, con sembianze riproduttive di una persona reale, al fine di attribuirne un forte connotato riconducibile a marchio distintivo del proprio prodotto da cedere in licenza d’uso ai Clienti unitamente al software Algho (in ogni modalità sopra indicata);
  5. Nell’ambito della creazione dell’Avatar, QUESTIT ha necessità, dunque, di un soggetto reale (Testimonial) le cui sembianze costituiranno l’immagine antropomorfa dell’Avatar;
  6. _____________ è stata selezionata da QUESTIT quale Testimonial, cosicchè la sua immagine sia riprodotta per costituire l’immagine virtuale dell’Avatar.

TANTO PREMESSO, così da costituire parte integrante e sostanziale del presente accordo si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Testimonial concede a QUESTIT l’uso della propria immagine per la durata di seguito convenuta.

L’immagine sarà raffigurata tramite servizio fotografico secondo le riprese eseguite a discrezione di QUESTIT. Le foto eseguite e selezionate da QUESTIT saranno successivamente digitalizzate nel rispetto e secondo le funzionalità necessarie all’interattività del programma e del suo Avatar.

QUESTIT garantisce espressamente che, ferma la sua discrezionalità sull’utilizzo delle immagini digitalizzate e sulla loro successiva integrazione nel programma interattivo, le riferite immagini:

  • Saranno destinate esclusivamente per le finalità dichiarate nel presente contratto;
  • Non saranno mai utilizzate in qualunque modo o forma che possa ledere la reputazione, l’onore ed il decoro dell’interessata.

Il Testimonial si impegna:

– a prestare ogni necessaria collaborazione per la digitalizzazione della propria immagine nei termini e modalità che saranno indicate da QUESTIT;

– a partecipare agli eventi promozionali e pubblicitari del prodotto, anche laddove ciò comportasse la sua ripresa audio e video e la successiva pubblicazione sui canali di diffusione tradizionali o web ed il loro utilizzo, per i medesimi fini, durante l’intera durata del presente contratto. 

Per la medesima durata, QUESTIT avrà diritto, inoltre, per i medesimi fini promozionali e pubblicitari, a richiedere al Testimonial interviste o riprese pubblicitarie e la loro successiva pubblicazione nei modi indicati al punto precedente.

ART. 2 – CORRISPETTIVI

 A fronte della concessione di cui all’art. 1, per la durata indicata e convenuta nel presente accordo, QUESTIT riconosce al Testimonial un corrispettivo così di seguito concordato:

  • € 100,00 per ogni licenza d’uso rilasciata da Questit nella quale il Cliente avrà prescelto l’immagine di ___________ per il proprio Avatar, fino alla cessazione del presente contratto, per qualunque ragione intervenga;
  • Il rimborso di ogni spesa viva che il Testimonial dovesse sostenere per partecipare personalmente ad eventi pubblicitari e promozionali del prodotto per come previsto all’art. 1.

I riferiti importi saranno corrisposti compatibilmente al regime fiscale e previdenziale prescelto dal Testimonial il quale ne dovrà garantire, comunque, la regolarità nel rispetto della relativa normativa.

ART. 3 – REVOCA ANTICIPATA DA PARTE DEL TESTIMONIAL – PENALI

In caso di revoca del consenso da parte del Testimonial all’uso della propria immagine anteriore alla scadenza del presente contratto, il Testimonial avrà l’obbligo di rimborsare a QUESTIT, a titolo di Penale:

– ogni e qualsiasi costo sostenuto dalla stessa per la realizzazione dell’Avatar sull’immagine del Testimonial;

– ogni e qualsiasi costo sostenuto dalla stessa per la promozione e la pubblicità dell’Avatar su immagine del Testimonial;

– un mancato lucro pari ai ricavi conseguiti da QUESTIT per la vendita del prodotto incluso dell’Avatar con l’immagine del Testimonial moltiplicato per gli anni residui fino alla prima scadenza del contratto; 

– il tutto salvo il maggior danno.

Il Testimonial accetta l’entità della penale per come sopra convenuta dichiarando di essere stato opportunamente informato sugli ingenti investimenti che QUESTIT dovrebbe sostenere in tale ipotesi.

ART. 4 – OBBLIGHI DI QUESTIT IN CASO DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO.

In caso di cessazione del presente contratto, per qualunque ragione intervenga e salvo quanto convenuto all’articolo precedente in caso di revoca da parte del Testimonial, QUESTIT:

  • Provvederà a cancellare l’immagine del Testimonial dall’Avatar, dalla piattaforma, dai propri cataloghi e dai propri archivi fisici, informatici e web, entro trenta giorni dal relativo evento;
  • Sospenderà tutte le forniture in corso di esecuzione fino alla sostituzione delle immagini.

Le parti concordano espressamente che QUESTIT non sarà tenuta, in ogni caso, a contattare, promuovere, proporre o attivarsi in alcun modo per la cessazione nell’utilizzo dell’Avatar da parte dei Clienti ai quali lo stesso sarà stato consegnato precedentemente alla cessazione.

Rimarrà pertanto esclusivo onere e rischio del Testimonial comunicare la revoca e promuovere ogni richiesta o azione connessa alla rimozione ed al non utilizzo dell’immagine ai riferiti Clienti fermo restando che, ove da tali azioni dovesse conseguire l’obbligo contrattuale di QUESTIT di sostituire l’immagine presso i relativi Clienti o dovessero conseguire responsabilità contrattuali di alcun tipo a carico di QUESTIT, il Testimonial dovrà manlevare e risarcire integralmente quest’ultima da ogni danno o pregiudizio che dovesse subire. La manleva ed il risarcimento che precedono si intenderanno comunque in aggiunta e non compensate in alcun modo dalle penali previste all’art. 3.

Art. 5 – DURATA E RINNOVO TACITO

Il presente contratto avrà durata di cinque anni decorrenti dalla conclusione del servizio fotografico necessario alla realizzazione dell’Avatar.

Alla scadenza, lo stesso si rinnoverà di cinque anni in cinque anni salvo disdetta del Testimonial che lo stesso dovrà comunicare, esclusivamente in forma scritta ed a mezzo raccomandata a/r o pec, con preavviso di almeno 12 mesi.

QUESTIT, sarà invece libera, in ogni momento, di recedere dal presente contratto, anche senza motivazione o giusta causa di alcun tipo, con preavviso di trenta giorni. Resta salvo, in tal caso, il diritto del Testimonial a percepire i corrispettivi maturati fino alla riferita data.

Art. 6 – ESCLUSIVA

Per tutta la durata del presente contratto e per un anno dalla sua cessazione, per qualunque ragione intervenga, è fatto espresso ed assoluto divieto al Testimonial di:

  • Utilizzare la propria immagine per la realizzazione di Avatar di altre imprese, anche se non in concorrenza con QUESTIT;
  • Assumere altri incarichi, come Testimonial o come figura analoga, per la promozione di altri prodotti di ogni genere, anche su aree merceologiche diverse da quelle di QUESTIT.

È escluso invece qualsiasi obbligo di esclusiva a carico di QUESTIT la quale potrà utilizzare in ogni momento altri testimonial per i propri Avatar anche, nel caso, mediante realizzazione di catalogo da sottoporre per scelta ai propri clienti.

Art. 7 – FORO ESCLUSIVO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti eleggono il foro esclusivo di Siena.

Siena ________________ 

QUESTIT SRL       Il Testimonial

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. il Testimonial dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: Art. 3 – Revoca anticipata da parte del testimoniale – penali; Art. 4 – Obblighi di Up-media in caso di cessazione del contratto; art. 5 – Durata e rinnovo tacito; Art. 6 – Esclusiva; Art. 7 Foro esclusivo competente.

Il Testimonial

Questit riserva in ogni caso il diritto di sottoporre la stipula del contratto di cui al presente articolo anche ad uno o più dei canditati non ammessi alla terza fase.

ART. 7 REGIME FISCALE DEL CONTRAENTE

La stipula dei contratti di cui agli articoli 5 e 6 è subordinata alla definizione del regime fiscale del Candidato/Contraente in base alla sua posizione alla relativa data.

Siena ____________ 

Questit srl