Soggetto promotore: Questit srl, con sede in Via Leonida Cialfi, 23, 53100 Siena, CF e P.Iva 01214250522) in persona del Suo Amministratore Delegato Ernesto Di Iorio
Art. 1 – SCOPO
La selezione, che si svolgerà per Categoria unica, ha ad oggetto l’individuazione di un vincitore unico e di una conseguente graduatoria, i cui volti (immagine fotografica) saranno utilizzati da Questit quale “identità grafica” degli avatar interattivi inclusi nel proprio prodotto software di proprietà denominato “Algho”, consistente in una piattaforma di intelligenza artificiale interfacciata all’utente tramite il riferito avatar il quale riceverà domande e formulerà risposte all’utilizzatore finale.
Il Vincitore unico, designato secondo quanto previsto nel presente Regolamento, avrà diritto di stipulare con Questit il contratto previsto al successivo articolo 5.
Tutti i candidati, utilmente inseriti in graduatoria nei limiti numerici che Questit riserva di decidere, stipuleranno con Questit il contratto previsto al successivo articolo 6.
Con l’adesione al presente Regolamento, ciascun Candidato si impegna, sin d’ora, alla stipula del riferito contratto, nei termini di cui agli articoli richiamati, in base agli esiti della selezione.
ART. 2 – REQUISITI DEI CANDIDATI
Potranno aderire alla Selezione:
La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti sopra richiesti, anche ove riscontrata in corso di selezione o dopo il suo esito, sarà causa di esclusione del Candidato.
ART. 3 – VALIDITA’ DELLA CANDIDATURE:
Saranno ritenute valide le sole candidature:
La mancanza dei requisiti indicati comporterà l’esclusione dalla selezione senza necessità di avviso alcuno da parte di Questit.
Questit non risponderà di eventuali interruzioni o problemi tecnici temporanei del portale durante la fase di invio della candidatura, da qualunque ragione dipendano, anche laddove ciò comporti il ritardo nella presentazione della stessa oltre i termini sopra indicati. I candidati dovranno pertanto tener conto di tale clausola per inoltrare la domanda con margini sufficientemente congrui di anticipo.
Saranno comunque escluse, senza necessità di avviso alcuno, le Candidature che perverranno:
ART. 4 – MODALITA’ DELLA SELEZIONE
La procedura di selezione, senza vincoli di forma e di procedimento a carico di Questit, avverrà secondo sua discrezione tecnica ed artistica.
La selezione si svolgerà in tre fasi:
Nella prima fase, tutti i candidati iscritti secondo la procedura di cui all’art. 3, saranno valutati internamente da Questit, direttamente o tramite giuria, comunque interna.
La valutazione dei candidati avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio tecnico, estetico e commerciale di Questit o della giuria interna nominata dalla stessa.
La selezione non prevederà alcun requisito di forma o di procedimento. Questit riserva la facoltà di inserire i cinquanta canditati selezionati in una lista a graduatoria o in una lista libera senza esposizione di punteggi interni.
Gli esiti della prima fase saranno comunicati ai cinquanta Candidati selezionati tramite l’indirizzo mail che ciascuno di essi avrà inviato in fase di presentazione della candidatura o nella diversa modalità che verrà prescelta da Questit.
Nella seconda fase, tutti i cinquanta candidati selezionati saranno sottoposti al giudizio di una Giuria esterna, i cui nominativi ed il cui numero saranno designati a totale discrezione di Questit.
La Giuria esterna non terrà in ogni caso in considerazione l’eventuale punteggio raggiunto da ciascun candidato selezionato nella prima fase.
La Giuria avrà piena ed insindacabile discrezionalità della propria valutazione. Le modalità di votazione, i criteri i quorum di voto ed ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento saranno determinati internamente alla stessa e non potranno, in ogni caso, formare oggetto di sindacato da parte dei candidati.
La seconda fase mira, in base alle valutazioni e giudizi della Giuria esterna, alla realizzazione di una graduatoria dieci candidati che accederanno alla terza fase.
Gli esiti della seconda fase saranno anch’essi comunicati ai dieci Candidati selezionati tramite l’indirizzo mail che ciascuno avrà inviato in fase di presentazione della candidatura o nella diversa modalità che verrà prescelta da Questit.
Nella terza fase, i candidati selezionati saranno invitati ad un evento organizzato da Questit a propria discrezione tecnica ed artistica.
L’evento potrà essere organizzato, sempre a discrezione tecnica ed artistica di Questit, sia on-line che in presenza fisica, salve restrizioni COVID.
La mancata presenza all’evento dei Candidati ammessi alla terza fase, salvo che per giusta causa, ne comporterà l’esclusione.
Durante l’evento i Candidati potranno essere sottoposti ad interviste, book fotografici o, in genere, ad altre prove valutative richieste da Questit a sua discrezione tecnica ed artistica.
In previsione dell’evento, Questit nominerà, a propria discrezione, una Giuria, anche diversa da quella nominata per la seconda fase, alla quale sarà rimessa la decisione sul Vincitore Unico tra i candidati selezionati per tale fase. I canditati sono informati che il giudizio della Giuria sarà insindacabile e discrezionale, in quanto rimesso a valutazione di natura commerciale e di immagine connessa al brand ed al prodotto Algho.
Questit riserva la facoltà di estendere la designazione del vincitore, anche tramite voto esteso al pubblico, nelle modalità e secondo i canali che saranno designati dalla stessa prima dell’evento.
Questit definirà inoltre, sempre a sua discrezione, la rilevanza del voto del pubblico rispetto al voto della giuria, stabilendone i criteri di peso e importanza.
La proclamazione potrà essere contestuale all’evento o anche, a discrezione della Giuria, successiva. In tale ultimo caso sarà data comunicazione dell’esito ai Candidati tramite l’indirizzo mail che ciascuno avrà inviato in fase di presentazione della candidatura o nella modalità che verrà prescelta da Questit.
Per tutte le fasi di selezione, Questit si riserva in ogni caso di modificare, a propria discrezione, i termini e le modalità della selezione per come prevista nel presente articolo, dandone comunicazione scritta preventiva ai Candidati tramite l’indirizzo mail che ciascuno avrà inviato in fase di presentazione della candidatura o nella modalità che verrà prescelta da Questit.
I candidati potranno revocare la propria candidatura in ogni momento purchè ne facciamo richiesta, in forma scritta, tramite comunicazione da inoltrarsi alla seguente e-mail contest@quest-it.com.
Questit riserva la facoltà, fino all’evento finale, di revocare in ogni momento la selezione, senza necessità di motivazione alcuna e senza che i Candidati possa vantare diritti o pretese di alcun tipo.
ART. 5 – CONTRATTO DEL VINCITORE
Il vincitore, sottoscriverà con Questit il contratto il cui contenuto viene di seguito indicato:
SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN UTILIZZO DELL’IMMAGINE TRA: La società QUESTIT SRL – con sede legale in Siena, Via Leonida Cialfi, 23, P.Iva. 01214250522, in persona del Suo Amministratore Delegato, Ernesto Di Iorio, di seguito per brevità, si seguito “Questit”. E: ______________________________ di seguito “Testimonial”. PREMESSO CHE
TANTO PREMESSO, così da costituire parte integrante e sostanziale del presente accordo si conviene e stipula quanto segue: ART. 1 – OGGETTO Il Testimonial concede a QUESTIT l’uso della propria immagine per la durata di seguito convenuta. L’immagine sarà raffigurata tramite servizio fotografico secondo le riprese eseguite a discrezione di QUESTIT. Le foto eseguite e selezionate da QUESTIT saranno successivamente digitalizzate nel rispetto e secondo le funzionalità necessarie all’interattività del programma e del suo Avatar. QUESTIT garantisce espressamente che, ferma la sua discrezionalità sull’utilizzo delle immagini digitalizzate e sulla loro successiva integrazione nel programma interattivo, le riferite immagini:
Il Testimonial si impegna: – a prestare ogni necessaria collaborazione per la digitalizzazione della propria immagine nei termini e modalità che saranno indicate da QUESTIT; – a partecipare agli eventi promozionali e pubblicitari del prodotto, anche laddove ciò comportasse la sua ripresa audio e video e la successiva pubblicazione sui canali di diffusione tradizionali o web ed il loro utilizzo, per i medesimi fini, durante l’intera durata del presente contratto. Per la medesima durata, QUESTIT avrà diritto, inoltre, per i medesimi fini promozionali e pubblicitari, a richiedere al Testimonial interviste o riprese pubblicitarie e la loro successiva pubblicazione nei modi indicati al punto precedente. ART. 2 – CORRISPETTIVI A fronte della concessione di cui all’art. 1, per la durata indicata e convenuta nel presente accordo, QUESTIT riconosce al Testimonial un corrispettivo così di seguito concordato:
I riferiti importi saranno corrisposti compatibilmente al regime fiscale e previdenziale prescelto dal Testimonial il quale ne dovrà garantire, comunque, la regolarità nel rispetto della relativa normativa. ART. 3 – REVOCA ANTICIPATA DA PARTE DEL TESTIMONIAL – PENALI In caso di revoca del consenso da parte del Testimonial all’uso della propria immagine anteriore alla scadenza del presente contratto, il Testimonial avrà l’obbligo di rimborsare a QUESTIT, a titolo di Penale: – ogni e qualsiasi costo sostenuto dalla stessa per la realizzazione dell’Avatar sull’immagine del Testimonial; – ogni e qualsiasi costo sostenuto dalla stessa per la promozione e la pubblicità dell’Avatar su immagine del Testimonial; – un mancato lucro pari ai ricavi conseguiti da QUESTIT per la vendita del prodotto incluso dell’Avatar con l’immagine del Testimonial moltiplicato per gli anni residui fino alla prima scadenza del contratto; – il tutto salvo il maggior danno. Il Testimonial accetta l’entità della penale per come sopra convenuta dichiarando di essere stato opportunamente informato sugli ingenti investimenti che QUESTIT dovrebbe sostenere in tale ipotesi. ART. 4 – OBBLIGHI DI QUESTIT IN CASO DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO. In caso di cessazione del presente contratto, per qualunque ragione intervenga e salvo quanto convenuto all’articolo precedente in caso di revoca da parte del Testimonial, QUESTIT:
Le parti concordano espressamente che QUESTIT non sarà tenuta, in ogni caso, a contattare, promuovere, proporre o attivarsi in alcun modo per la cessazione nell’utilizzo dell’Avatar da parte dei Clienti ai quali lo stesso sarà stato consegnato precedentemente alla cessazione. Rimarrà pertanto esclusivo onere e rischio del Testimonial comunicare la revoca e promuovere ogni richiesta o azione connessa alla rimozione ed al non utilizzo dell’immagine ai riferiti Clienti fermo restando che, ove da tali azioni dovesse conseguire l’obbligo contrattuale di QUESTIT di sostituire l’immagine presso i relativi Clienti o dovessero conseguire responsabilità contrattuali di alcun tipo a carico di QUESTIT, il Testimonial dovrà manlevare e risarcire integralmente quest’ultima da ogni danno o pregiudizio che dovesse subire. La manleva ed il risarcimento che precedono si intenderanno comunque in aggiunta e non compensate in alcun modo dalle penali previste all’art. 3. Art. 5 – DURATA E RINNOVO TACITO Il presente contratto avrà durata di cinque anni decorrenti dalla conclusione del servizio fotografico necessario alla realizzazione dell’Avatar. Alla scadenza, lo stesso si rinnoverà di cinque anni in cinque anni salvo disdetta del Testimonial che lo stesso dovrà comunicare, esclusivamente in forma scritta ed a mezzo raccomandata a/r o pec, con preavviso di almeno 12 mesi. QUESTIT, sarà invece libera, in ogni momento, di recedere dal presente contratto, anche senza motivazione o giusta causa di alcun tipo, con preavviso di trenta giorni. Resta salvo, in tal caso, il diritto del Testimonial a percepire i corrispettivi maturati fino alla riferita data. Art. 6 – ESCLUSIVA Per tutta la durata del presente contratto e per un anno dalla sua cessazione, per qualunque ragione intervenga, è fatto espresso ed assoluto divieto al Testimonial di:
È escluso invece qualsiasi obbligo di esclusiva a carico di QUESTIT la quale potrà utilizzare in ogni momento altri testimonial per i propri Avatar anche, nel caso, mediante realizzazione di catalogo da sottoporre per scelta ai propri clienti. Art. 7 – FORO ESCLUSIVO COMPETENTE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti eleggono il foro esclusivo di Siena. Siena ________________ QUESTIT SRL Il Testimonial Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. il Testimonial dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: Art. 3 – Revoca anticipata da parte del testimoniale – penali; Art. 4 – Obblighi di Up-media in caso di cessazione del contratto; art. 5 – Durata e rinnovo tacito; Art. 6 – Esclusiva; Art. 7 Foro esclusivo competente. Il Testimonial |
ART. 6 – CONTRATTO DEI CANDIDATI UTILMENTE INSERITI IN GRADUATORIA
I dieci Candidati (escluso il Vincitore unico) che risulteranno utilmente selezionati per la terza fase, sottoscriveranno con Questit il contratto il cui contenuto viene di seguito indicato:
SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN UTILIZZO DELL’IMMAGINE TRA: La società QUESTIT SRL – con sede legale in Siena, Via Leonida Cialfi, 23, P.Iva. 01214250522, in persona del Suo Amministratore Delegato, Ernesto Di Iorio, di seguito per brevità, si seguito “Questit”. E: ______________________________ di seguito “Testimonial”. PREMESSO CHE
TANTO PREMESSO, così da costituire parte integrante e sostanziale del presente accordo si conviene e stipula quanto segue: ART. 1 – OGGETTO Il Testimonial concede a QUESTIT l’uso della propria immagine per la durata di seguito convenuta. L’immagine sarà raffigurata tramite servizio fotografico secondo le riprese eseguite a discrezione di QUESTIT. Le foto eseguite e selezionate da QUESTIT saranno successivamente digitalizzate nel rispetto e secondo le funzionalità necessarie all’interattività del programma e del suo Avatar. QUESTIT garantisce espressamente che, ferma la sua discrezionalità sull’utilizzo delle immagini digitalizzate e sulla loro successiva integrazione nel programma interattivo, le riferite immagini:
Il Testimonial si impegna: – a prestare ogni necessaria collaborazione per la digitalizzazione della propria immagine nei termini e modalità che saranno indicate da QUESTIT; – a partecipare agli eventi promozionali e pubblicitari del prodotto, anche laddove ciò comportasse la sua ripresa audio e video e la successiva pubblicazione sui canali di diffusione tradizionali o web ed il loro utilizzo, per i medesimi fini, durante l’intera durata del presente contratto. Per la medesima durata, QUESTIT avrà diritto, inoltre, per i medesimi fini promozionali e pubblicitari, a richiedere al Testimonial interviste o riprese pubblicitarie e la loro successiva pubblicazione nei modi indicati al punto precedente. ART. 2 – CORRISPETTIVI A fronte della concessione di cui all’art. 1, per la durata indicata e convenuta nel presente accordo, QUESTIT riconosce al Testimonial un corrispettivo così di seguito concordato:
I riferiti importi saranno corrisposti compatibilmente al regime fiscale e previdenziale prescelto dal Testimonial il quale ne dovrà garantire, comunque, la regolarità nel rispetto della relativa normativa. ART. 3 – REVOCA ANTICIPATA DA PARTE DEL TESTIMONIAL – PENALI In caso di revoca del consenso da parte del Testimonial all’uso della propria immagine anteriore alla scadenza del presente contratto, il Testimonial avrà l’obbligo di rimborsare a QUESTIT, a titolo di Penale: – ogni e qualsiasi costo sostenuto dalla stessa per la realizzazione dell’Avatar sull’immagine del Testimonial; – ogni e qualsiasi costo sostenuto dalla stessa per la promozione e la pubblicità dell’Avatar su immagine del Testimonial; – un mancato lucro pari ai ricavi conseguiti da QUESTIT per la vendita del prodotto incluso dell’Avatar con l’immagine del Testimonial moltiplicato per gli anni residui fino alla prima scadenza del contratto; – il tutto salvo il maggior danno. Il Testimonial accetta l’entità della penale per come sopra convenuta dichiarando di essere stato opportunamente informato sugli ingenti investimenti che QUESTIT dovrebbe sostenere in tale ipotesi. ART. 4 – OBBLIGHI DI QUESTIT IN CASO DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO. In caso di cessazione del presente contratto, per qualunque ragione intervenga e salvo quanto convenuto all’articolo precedente in caso di revoca da parte del Testimonial, QUESTIT:
Le parti concordano espressamente che QUESTIT non sarà tenuta, in ogni caso, a contattare, promuovere, proporre o attivarsi in alcun modo per la cessazione nell’utilizzo dell’Avatar da parte dei Clienti ai quali lo stesso sarà stato consegnato precedentemente alla cessazione. Rimarrà pertanto esclusivo onere e rischio del Testimonial comunicare la revoca e promuovere ogni richiesta o azione connessa alla rimozione ed al non utilizzo dell’immagine ai riferiti Clienti fermo restando che, ove da tali azioni dovesse conseguire l’obbligo contrattuale di QUESTIT di sostituire l’immagine presso i relativi Clienti o dovessero conseguire responsabilità contrattuali di alcun tipo a carico di QUESTIT, il Testimonial dovrà manlevare e risarcire integralmente quest’ultima da ogni danno o pregiudizio che dovesse subire. La manleva ed il risarcimento che precedono si intenderanno comunque in aggiunta e non compensate in alcun modo dalle penali previste all’art. 3. Art. 5 – DURATA E RINNOVO TACITO Il presente contratto avrà durata di cinque anni decorrenti dalla conclusione del servizio fotografico necessario alla realizzazione dell’Avatar. Alla scadenza, lo stesso si rinnoverà di cinque anni in cinque anni salvo disdetta del Testimonial che lo stesso dovrà comunicare, esclusivamente in forma scritta ed a mezzo raccomandata a/r o pec, con preavviso di almeno 12 mesi. QUESTIT, sarà invece libera, in ogni momento, di recedere dal presente contratto, anche senza motivazione o giusta causa di alcun tipo, con preavviso di trenta giorni. Resta salvo, in tal caso, il diritto del Testimonial a percepire i corrispettivi maturati fino alla riferita data. Art. 6 – ESCLUSIVA Per tutta la durata del presente contratto e per un anno dalla sua cessazione, per qualunque ragione intervenga, è fatto espresso ed assoluto divieto al Testimonial di:
È escluso invece qualsiasi obbligo di esclusiva a carico di QUESTIT la quale potrà utilizzare in ogni momento altri testimonial per i propri Avatar anche, nel caso, mediante realizzazione di catalogo da sottoporre per scelta ai propri clienti. Art. 7 – FORO ESCLUSIVO COMPETENTE Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti eleggono il foro esclusivo di Siena. Siena ________________ QUESTIT SRL Il Testimonial Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. il Testimonial dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: Art. 3 – Revoca anticipata da parte del testimoniale – penali; Art. 4 – Obblighi di Up-media in caso di cessazione del contratto; art. 5 – Durata e rinnovo tacito; Art. 6 – Esclusiva; Art. 7 Foro esclusivo competente. Il Testimonial |
Questit riserva in ogni caso il diritto di sottoporre la stipula del contratto di cui al presente articolo anche ad uno o più dei canditati non ammessi alla terza fase.
ART. 7 REGIME FISCALE DEL CONTRAENTE
La stipula dei contratti di cui agli articoli 5 e 6 è subordinata alla definizione del regime fiscale del Candidato/Contraente in base alla sua posizione alla relativa data.
Siena ____________
Questit srl